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Statuto Spazio Reale Group – Impresa Sociale – ETS

Art. 1
(Denominazione)
È costituita un’Impresa Sociale senza scopo di lucro, denominata “Spazio Reale Group – Impresa sociale – ETS” (di seguito menzionata anche solo come “Impresa Sociale”) ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 e, in quanto compatibili anche le disposizioni del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, recante ilCodice del Terzo Settore.
L’indicazione d’Impresa Sociale è utilizzata negli atti e nella corrispondenza mentre, l’indicazione di ETS sarà adottata solo con l’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.
La denominazione dell’Impresa Sociale potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.


Art. 2
(Sede e durata)
L’Impresa Sociale ha sede in Campi Bisenzio (FI), Via di San Donnino n. 4/6 e può istituire delegazioni sia in Italia che all’estero mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.
In caso di successiva modificazione di tale indirizzo nell’ambito dello stesso Comune, gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.
L’Impresa Sociale è costituita senza limiti di durata, salvo che il Consiglio di Amministrazione deliberi lo scioglimento anticipato.


Art. 3
(Finalità)
L’Impresa Sociale è esplicitamente organizzata come non finalizzata al profitto per cui:
- gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi e riserve, sono destinati allo svolgimento dell’attività statutaria e all’incremento del patrimonio sociale per tutta la durata dell’Impresa Sociale stessa;
- è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante tutta la vita dell’Impresa Sociale stessa.
L’Impresa Sociale persegue lo scopo di presiedere alla promozione ed alla organizzazione delle attività aventi finalità socioculturali, formative e di orientamento, ricreative e sportive, nonché di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, per favorire l’aggregazione delle persone e contribuire alla ricostruzione e consolidamento del tessuto relazionale,
valoriale e civile delle nostre comunità, nonché la solidarietà e la coesione sociale, avendo come punto di riferimento essenziale la Dottrina Sociale della Chiesa. L’Impresa Sociale esercita, inoltre, in via stabile e principale l’attività economica organizzata al fine della produzione e/o scambio di beni e servizi di utilità sociale nei seguenti settori:
- educazione, istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53;
- educazione, istruzione, orientamento e formazione professionale e lavoro ai sensi della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e s.m.i.;
- valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturale e
del paesaggio;
- ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- condivisione di spazi lavorativi (coworking);
- turismo sociale;
- formazione terziaria non universitaria, universitaria e post-universitaria;
- tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- inclusione sociale.


Art 4.
(Attività)
Per il raggiungimento dei suoi scopi statutari l’Impresa Sociale potrà:
A. nell’ambito dell’educazione, istruzione e formazione (ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53), della formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo e nell’ambito dell’educazione, istruzione, orientamento e formazione professionale e lavoro (ai sensi della legge Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32), sia in proprio sia tramite terzi:
a) progettare, promuovere e attivare corsi di formazione formale e informale, sia
nell’ ambito della formazione professionale (tecnica-professionalizzante,
tecnica-trasversale e manageriale) e dell’apprendistato che in ambito
socio-umanistico e in quello dell’istruzione, nonché corsi di orientamento al
lavoro destinati a adolescenti, giovani e adulti;
b) promuovere servizi e interventi volti a rendere effettivo il diritto
all'apprendimento e all'istruzione scolastica;
c) progettare e realizzare corsi di formazione tecnica superiore (IFTS e ITS) e di
formazione e istruzione professionale (le FP);
d) elaborare ed erogare percorsi di formazione post-universitaria rivolti a giovani
e adulti, occupati e non occupati;
e) gestire iniziative anche stabili finalizzate ai minori, come Centri Gioco
Educativi; nonché iniziative di accompagnamento e sostegno per adolescenti e
giovani, per coppie e famiglie, anche in difficoltà;
f) svolgere servizi al lavoro e promuovere politiche del lavoro per prevenire la disoccupazione, evitare la disoccupazione di lunga durata, agevolare l'inserimento lavorativo, favorendo la stabilità del lavoro, la mobilità professionale e le carriere individuali, sostenere il reinserimento nella vita professionale, in particolare di gruppi svantaggiati a rischio di esclusione sociale;
g) svolgere attività di orientamento, informativo e formativo di gruppo e individuali, attraverso percorsi organici da svolgersi anche presso istituti scolastici di vario grado, con progetti specifici da elaborarsi anche in risposta a bandi pubblici, nonché attraverso percorsi di consulenza personale: counseling, bilancio di competenze, sostegno alla definizione dell’obbiettivo professionale, tecniche di ricerca attiva del lavoro, rivolta a disoccupati ed occupati; svolgere servizi di incontro fra domanda ed offerta di lavoro, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro e di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori;
h) aggiornare e specializzare o riqualificare lavoratori, professionisti, tecnici ed operatori già inseriti nei diversi settori del mondo del lavoro; per sostenere progetti occupazionali, favorire la nascita di nuove imprese, coordinare e accompagnare programmi di inserimento e reinserimento lavorativo, sviluppare la vitalità e la qualità del lavoro e del lavoratore;
i) erogare percorsi in ambito della formazione continua, al fine di assicurare il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita;
j) promuovere e/o realizzare attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale docente ed in genere scolastico (personale ATA) ivi compresa l’attività di ricerca, analisi e studio in ambito didattico e metodologico nel settore dell’istruzione scolastica di ogni ordine e grado;
k) promuovere e realizzare progetti educativi innovativi e sperimentali con particolare attenzione allo sviluppo e/o all’utilizzo di strumenti digitali e multimediali;
l) nell’ambito della formazione universitaria e post-universitaria, sia in proprio sia tramite terzi, l’Impresa Sociale potrà:
m) realizzare attività didattica e formativa universitaria e post-universitaria quali master di primo o di secondo livello, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente post laurea triennale e magistrale.
B. nell’ambito della valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi delle normative vigenti sia in proprio sia tramite terzi, l’Impresa Sociale potrà:
a) gestire musei, aree tecnologiche e monumentali, biblioteche ed archivi storici, ivi compresa la conduzione dei servizi al pubblico, la sorveglianza, le visite guidate, la biglietteria, il bookshop, la gestione dei centri di ristoro (con somministrazione di alimenti e bevande rivolta ai fruitori dei luoghi della cultura);
b) svolgere attività di merchandising ed in particolare progettare, realizzare e commercializzare oggettistica, gadgets, souvenirs di qualità;
c) progettare e realizzare allestimenti di spazi espositivi, di accoglienza e museali;
d) svolgere ogni altra attività relativa alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, anche secondo le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio con particolare riferimento alla organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero alla messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle sopra indicate finalità, compresa la stipula di convenzioni concernenti affidamenti diretti dalle Istituzioni e da altri enti e/o privati;
C. nell’ambito del turismo sociale, sia in proprio sia tramite terzi, l’Impresa Sociale potrà:
a) gestire centri di ospitalità, hotel, ostelli, case per ferie, ristoranti ed in genere ogni altra struttura turistico ricettiva, ricreativa e di ospitalità;
b) promuovere, progettare, realizzare, organizzare e sostenere progetti ed attività aventi natura turistica, quali l’organizzazione di viaggi, escursioni, trekking, gite ed attività affini e complementari;
D. nell’ambito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi della normativa vigente sia in proprio sia tramite terzi, l’Impresa Sociale potrà:
a) promuovere la realizzazione di progetti territoriali, nazionali e transnazionali ed attività diretti alla difesa e valorizzazione del territorio toscano e dei suoi prodotti naturali tipici anche tramite la gestione ecosostenibile di aree verdi pubbliche, di parchi, di strutture eco-educative;
b) sensibilizzare e formare i giovani e gli adulti alla salvaguardia e all’uso responsabile dell’ambiente realizzando, a titolo esemplificativo, interventi nelle scuole, laboratori didattico educativi, momenti di incontro e gruppi di lavoro;
E. nell’ambito della inclusione sociale, sia in proprio sia tramite terzi, l’Impresa
Sociale potrà:
a) gestire gruppi di lavoro, di incontro per adolescenti e adulti volti a promuovere le potenzialità individuali e di gruppo al fine di rimuovere ogni ostacolo, effettivo e potenziale, per la loro crescita personale e sociale;
b) lavorare sul fronte dell’immigrazione, promuovendo ed operando quanto necessario per favorire una positiva convivenza e sostenere il processo interculturale fra persone di nazionalità, cultura e religione diversa;
c) gestire campus universitari e/o centri di aggregazione giovanili con finalità educative e pedagogiche e ludico/ricreative, per favorire l’orientamento dei giovani verso la partecipazione attiva e consapevole nella vita sociale, alla convivenza civile, ai valori di solidarietà e rispetto delle diversità;
d) promuovere e realizzare ogni tipo di intervento diretto a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia al fine di migliorare la qualità della vita, garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza ad individui e/o a famiglie;
F. nell’ambito della ricerca ed erogazione di servizi culturali al territorio e servizi alle aziende, sia in proprio sia tramite terzi, l’Impresa Sociale potrà:
a) promuovere e realizzare studi e ricerche e attività di documentazione, anche interculturale;
b) promuovere iniziative socio-ricreative e culturali per ogni età della vita;
c) organizzare, convegni, seminari, workshop, mostre, fiere promozionali, eventi ed incontri e dibattiti a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;
d) promuovere rassegne d’arte, cicli di cineforum, spettacoli teatrali e
cinematografici, incontri musicali e altre attività artistiche;
e) gestire Centri di documentazione, biblioteche, videoteche ed emeroteche realizzati anche su supporto digitale ed informatico;
G. Nell’ambito del coworking l’Impresa Sociale potrà:
a) promuovere modalità e dinamiche di coworking, di co-creazione e di collaborazione professionale;
b) essere un sistema/struttura che condivide spazi fisici, attrezzature, sistemi informativi, servizi di supporto e altre risorse che siano accessibili ai fruitori;
c) promuovere e realizzare Progetti di Innovazione al fine di supportare il lavoro di gruppo e cooperativo di persone eterogenee per competenze ed esperienze professionali;
H. in generale, per meglio conseguire le proprie abilità istituzionali, sia in proprio sia tramite terzi, l’Impresa Sociale potrà:
a) promuovere iniziative tese a favorire la coesione sociale in tutte le sue forme e manifestazioni ed a rendere significativa la vita ordinaria e normale, la dimensione intergenerazionale e interculturale della persona e della società;
b) collaborare con scuole, università, enti pubblici e privati, nonché autorità politiche e amministrative;
c) istituire borse di studio e premi o collaborare alla attribuzione ed alla gestione di quelli istituiti da altri soggetti;
d) svolgere attività editoriale attraverso l’ideazione, l’elaborazione, la redazione, l’edizione e la coedizione, il commercio e la commercializzazione di libri, di periodici, di riviste e stampati, di testi, di estratti, di pubblicazioni e di prodotti editoriali in genere, siano essi su carta stampata, o su supporto informatico ivi compreso la produzione, la coproduzione e la riproduzione su licenza e/o su cessione a titolo (affitto, usufrutto o comodato) di materiali audiovisivi e didattici
avvalendosi delle nuove tecnologie informatiche, telematiche e/o multimediali ed in genere, di software;
e) creare canali radio, anche web, per la diffusione delle proprie attività;
f) ricevere offerte in beni e denaro da destinarsi allo svolgimento della propria attività e per attività di solidarietà e inclusione;
g) concludere accordi di collaborazione con Enti Pubblici o privati aventi scopi affini o strumentali ai propri o sulla base di progetti comuni;
h) partecipare ad Istituzioni, Enti, Consorzi e Associazioni e Persone Giuridiche aventi scopi analoghi, strumentali o complementari ai propri;
i) promuovere attività di crowdfunding e fundraising anche mediante offerte di beni o servizi, in concomitanza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, provvedendo a redigere uno specifico rendiconto;
j) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze.
In qualsiasi caso, l’Impresa Sociale potrà compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziario, ed in genere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.


Art. 5
(Ambito dell’attività)
Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituiti su tutto il territorio nazionale e all’estero, società partecipate, delegazioni e uffici distaccati, nominandone il Responsabile. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può delegare l’assolvimento di determinate funzioni al Responsabile locale così nominato.
Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni e uffici distaccati.


Art. 6
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’Impresa Sociale è costituito:
a) dal fondo di dotazione originario e dai successivi incrementi, a qualsiasi titolo, dello stesso;
b) dal conferimento in denaro, beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il conseguimento degli scopi, eventualmente effettuati dal Fondatore e dai suoi aventi causa;
c) dai beni e immobili, somme di denaro, valori, titoli e quant’altro perverrà all’Impresa Sociale a titolo di successione e donazione, salva l’accettazione del Consiglio di Amministrazione;
d) dai contributi erogati dall’Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Toscana e da altri Enti pubblici o privati e da persone fisiche, in quanto destinati a incrementare il patrimonio, salva l’accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
e) dalle rendite e dalle entrate di elargizioni di qualsiasi genere che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
f) dai proventi delle attività istituzionali e dai proventi dell’attività economica svolta
g) salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3 e dell’art. 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 successivamente integrato dal D.Lgs. 20 luglio 2018 n. 95, dagli eventuali utili e avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio.


Art. 7
(Risorse economiche)
Le entrate dell’Impresa Sociale sono costituite:
a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio dell’Impresa Sociale medesima non espressamente destinati al patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
b) dalle sovvenzioni specificamente vincolate dalla erogazione di borse di studio e premi, alla realizzazione di specifici programmi di ricerca, pubblicazioni, iniziative o alla promozione di seminari e convegni attinenti agli scopi statutari; c) da contribuiti attribuiti all’Impresa Sociale dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici, di qualsiasi genere e natura, che non siano espressamente destinati al Patrimonio;
d) dalle quote versate da Enti pubblici o privati o persone fisiche che prestino adesione o sostegno all’Impresa Sociale, e sempre che siano accettate dal Consiglio di Amministrazione;
e) dalle rendite, dai ricavi e da qualsiasi altra forma di sostegno o finanziamento diretta o indiretta volta a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma l’Impresa Sociale;
f) dai contributi annui ordinari da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione;
g) da eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio di Amministrazione in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
h) da introiti di manifestazioni e raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
i) da azioni promozionali e da ogni altra iniziativa, anche di tipo commerciale senza fine di lucro, consentita dalla legge;
j) da donazioni e lasciti;
k) da contributi di imprese e privati;
l) da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse e accessorie;
m) da rimborsi derivanti da convenzioni;
n) da ogni altra entrata o conferimento da parte di terzi che concorra ad incrementare l’attivo sociale per l’investimento e l’ampliamento delle attività;
o) eventuali conferimenti in forma di mutuo gratuito da parte di terzi, saranno restituiti con utili e/o avanzi di gestione, con termini e modalità deliberati dal Consiglio di Amministrazione in seduta plenaria, al momento della proposta di mutuo destinato e gratuito. Il mutuo gratuito potrà essere erogato dal terzo solo dopo accettazione espressa e formale da parte del terzo mutuante sulla forma delle modalità di restituzione delle somme, così come deliberate dal Consiglio di Amministrazione. I mutui a titolo onerosi da erogarsi da istituti bancari e/o intermediari finanziari autorizzati potranno essere trattati e convenzionati dal Consiglio di Amministrazione, previa delibera di approvazione dei progetti a cui sono espressamente destinati, che presentino carattere di necessità e di urgenza e per la cui realizzazione l’Impresa Sociale non possiede in quel momento autonomia economica.
Le risorse dell’Impresa Sociale saranno impiegate per lo svolgimento dell’attività statutaria, per il funzionamento dell’Impresa Sociale stessa, per la realizzazione dei suoi scopi e per l’incremento del suo patrimonio.


Art. 8
(Utili e avanzi di gestione; destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale).
Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell’Impresa Sociale saranno destinati:
1. allo svolgimento dell’attività statutaria;
2. all’incremento del patrimonio sociale;
3. alla restituzione di eventuali finanziamenti secondo i termini e le modalità previste al precedente articolo relativo alle risorse economiche.
Il Consiglio di Amministrazione assumerà responsabilità solidale onde evitare che si verifichi la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi o di riserve a favore di amministratori, partecipanti e collaboratori; il relativo controllo risulterà da apposite verbalizzazioni.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale dell’Impresa Sociale;
- la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dalla citata normativa;
- l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché, alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale dell’Impresa Sociale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
L’Impresa Sociale può destinare una quota inferiore al 50 (cinquanta) per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori dell’Impresa Sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.
L’Impresa Sociale potrà destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all’articolo 15, comma 3 del D.Lgs. 112/2017, nonché, dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni e iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema d’Impresa Sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell’Impresa Sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi, beneficiando delle relative deducibilità fiscali.


Art. 9
(Responsabilità)
Delle obbligazioni assunte dall’Impresa Sociale risponde solo l’organizzazione stessa con il suo patrimonio a condizione che:
- il patrimonio della stessa sia superiore ad euro ventimila;
- l’Impresa Sociale sia iscritta nell’apposita sezione del Registro delle Imprese competente.
Qualora, in conseguenza di perdite, il patrimonio risulti diminuito di oltre un terzo rispetto al suddetto importo di ventimila euro, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’impresa.


Art. 10
(Fondatore)
Il Fondatore è l’Arcidiocesi di Firenze.
Il Fondatore nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e dell’eventuale Collegio dei Revisori dei Conti.


Art. 11
(Forma giuridica)
L’impresa Sociale è stata costituita con la forma giuridica di Fondazione a cui fa riferimento unicamente per tale aspetto specifico.


Art. 12
(Organi e requisiti dei membri)
Gli organi dell’Impresa Sociale sono:
• il Consiglio di Amministrazione:
• il Presidente;
• il Direttore Generale;
• il Collegio dei Sindaci;
• il Collegio dei Revisori dei Conti (ove previsto);
• gli Organi, se nominati dal Consiglio di Amministrazione, preposti a singoli
settori e a Paesi in cui si svolge l’attività dell’Impresa Sociale.
Non possono assumere la presidenza dell’Impresa Sociale rappresentanti degli enti di cui all’articolo 4, comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 successivamente integrato dal D.Lgs. 20 luglio 2018 n. 95.
Coloro che assumono cariche sociali dovranno possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in relazione all’incarico conferito e precisamente dovranno dimostrare prima del momento del conferimento dell’incarico:
• l’assenza di procedimenti giudiziari e carichi pendenti;
• dovrà essere accertata una comprovata esperienza professionale atta al raggiungimento degli scopi sociali;
• l’assenza di interessi economico-patrimoniali in conflitto con le finalità dell’Impresa Sociale.

Art. 13
(Consiglio di Amministrazione: composizione)
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, tutti designati dal Fondatore.
I membri durano in carica per tre anni, precisamente sino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.
Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.
Il Consiglio di Amministrazione dirige l’attività di Spazio Reale e gestisce il suo patrimonio.
Nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, è riservata la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti direttamente interessati alle attività dell’Impresa Sociale, di almeno un componente dell’organo di amministrazione.
Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, decadono dall’Ufficio, coloro che sono rappresentanti degli enti di cui all’art. 4 comma 3 del D.Lgs. 112/2017.
Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, lo stesso solleciterà il Fondatore a nominare per cooptazione i nuovi Consiglieri. Tali membri cooptati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati.
Qualora vengano a cessare tutti i Consiglieri, la nomina dei sostituti deve essere sollecitata dal Collegio dei Revisori dei Conti ovvero dall’organo di controllo interno; quest’ultimo può compiere nel frattempo gli atti di amministrazione che abbiano carattere di urgenza.


Art. 14
(Organizzazione del Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica tre anni e che può essere rieletto.
Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine a tutti gli atti che ritiene utili ed opportuni per il conseguimento delle finalità dell’Impresa Sociale, nonché quelli relativi all’amministrazione dei beni, all’organizzazione ed al funzionamento dei servizi.
In particolare, e senza che l’esemplificazione costituisca limitazione ai poteri, il Consiglio di Amministrazione:
- discute ed approva annualmente i bilanci di esercizio preventivo e consuntivo;
- redige e deposita al registro delle imprese competente il bilancio sociale di cui all’art. 10 del D.L.vo 155/2006;
- può nominare uno o più liquidatori.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nella sede dell’Impresa Sociale o comunque nel territorio della Regione Toscana, almeno tre volte all’anno e, comunque, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.
La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare.
In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto.
In particolari casi di necessità e urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate attraverso la loro verbalizzazione alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, fermo restando le maggioranze previste. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti quello del presidente è determinante.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, se nominato.
I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.
Il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno.
I sindaci possono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà inviare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Il Consiglio di Amministrazione, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso.
Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere specifici e determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Impresa Sociale.
Il Consiglio potrà nominare un Comitato tecnico con funzione meramente consultiva, che collabori alla promozione e al coordinamento dei diversi Settori dell’Impresa Sociale.
Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:
a) sia consentito al presidente del Consiglio di Amministrazione di effettuare le attività di cui all’articolo precedente;
b) sia consentito al presidente del Consiglio di Amministrazione e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; 
d) vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura dell’Impresa Sociale – nei quali gli intervenienti possono affluire;
e) Il presidente del Consiglio di Amministrazione e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in esso il Consiglio di Amministrazione si intende tenuto.
In caso di Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente del Consiglio di Amministrazione può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.


Art. 15
(Compensi del Consiglio di Amministrazione)
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai membri dello stesso può essere assegnato un compenso, per ogni singolo esercizio o per più esercizi. In mancanza di determinazione del compenso, s’intende che i componenti del Consiglio di Amministrazione vi abbiano rinunciato, attraverso la semplice accettazione dell’incarico conferito.
È tuttavia vietata la corresponsione ai membri del Consiglio di Amministrazione di compensi superiori a quelli previsti dall’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 112/2017.


Art. 16
(Presidente)
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Impresa Sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
Inoltre il Presidente:
- convoca il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare;
- firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Impresa Sociale;
- cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione.
In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano per età.
Il Presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.


Art. 17
(Il Direttore Generale)
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, potrà nominare un Direttore Generale, che lo coadiuvi nell’attività.
Al Direttore Generale possono essere affidati i seguenti compiti:
- organizza, coordina e dirige gli uffici allo scopo di attuare le direttive fissate dal Consiglio di Amministrazione;
- predispone, secondo le direttive di massima del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, il programma annuale di attività, da sottoporre, per l’approvazione, al Consiglio di Amministrazione;
- sovraintende alla gestione amministrativa e finanziaria dell’Impresa Sociale e prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo, sotto la diretta responsabilità del Presidente, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, l’articolazione della struttura organizzativa e funzionale dell’Impresa Sociale, predisposta d’intesa con il Presidente, definendo le funzioni strategiche e nominando o revocando i responsabili di settore;
- sovraintende alla gestione delle risorse umane ivi compreso l’instaurazione o la risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, con i professionisti e con i collaboratori dell’Impresa Sociale;
- cura i rapporti con le organizzazioni sindacali;
- cura i rapporti con gli stakeholders esterni;
- mantiene il coordinamento tra gli Organi dell’Impresa Sociale;
- coordina e ottimizza le attività operative e progettuali dell’azienda;
- si occupa delle questioni legali legate a cause in cui è coinvolta l’azienda.
In genere potrà svolgere tutte le funzioni che gli siano delegate dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui sopra, compatibilmente con le funzioni attribuite o delegate agli altri organi.
Al Direttore Generale, per singoli, determinati atti o categorie di atti, potranno essere conferiti poteri di firma e di rappresentanza dell’Impresa Sociale di fronte a terzi.
Dal Direttore Generale dipende gerarchicamente e disciplinarmente tutto il personale dipendente dell’Impresa Sociale.
Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 
Il compenso spettante al Direttore Generale, a cui è altresì riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nell’interesse dell’Impresa Sociale, è determinato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.


Art. 18
(Il Collegio Sindacale)
Il Collegio Sindacale è designato dal Fondatore.
La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.
Nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, è riservata la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti direttamente interessati alle attività dell’Impresa Sociale, di almeno un componente dell’organo di controllo.
I sindaci restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
I sindaci vigilano sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Essi inoltre esercitano anche compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell’Impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017 e attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 9, comma 2 della citata normativa. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull’andamento delle operazioni o su determinati affari.
Il Collegio si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente (nominato dallo stesso collegio) e da due supplenti, rimane in carica per tre anni e può essere rieletto. Il Collegio si compone di:
- il Presidente che è scelto fra gli iscritti al registro dei revisori contabili;
- due sindaci effettivi;
- due sindaci supplenti, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.
I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati dal Ministro della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.


Art. 19
(Revisore dei conti)
Nel caso in cui l’Impresa Sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, o da sindaci iscritti nell’apposito registro dei revisori legali.


Art. 20
(Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività) Il Consiglio di Amministrazione informa costantemente i lavoratori e i destinatari delle attività sociali, delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire ad un membro del Consiglio di Amministrazione preposto e il Consiglio di Amministrazione potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.
L’Impresa Sociale assicura il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell’attività sociale in modo che questi possano esercitare un’influenza sulle decisioni che devono essere adottare dalla stessa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e servizi scambiati. A tal fine è assicurata la partecipazione dei lavoratori all’elaborazioni di programmi di sviluppo, alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché, alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda, con funzione informativa e consultiva, mediante sottoposizione delle relative questioni al Consiglio di Amministrazione.
Dell’esito di tale coinvolgimento ne deve essere fatta menzione nel bilancio sociale. I lavoratori di Spazio Reale hanno diritto ad un trattamento economico e  normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell’Impresa Sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.
Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all’articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 112/2017, nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell’attività d’impresa, dei quali l’Impresa Sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.


Art. 21
(Volontari)
Per lo svolgimento della propria attività istituzionale l’Impresa Sociale potrà avvalersi dell’operato di volontari per i quali si renderà applicabile la relativa normativa di riferimento, compreso l’eventuale istituzione di registri relativi. 
L’Impresa Sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell’Impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.
Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all’applicazione del precedente comma.


Art. 22
(Esercizio Sociale)
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. L’Impresa Sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.
L’Impresa Sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’Impresa Sociale, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo e il bilancio sociale dovrà essere sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede di Spazio Reale nei dieci giorni che precedono la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei consiglieri che lo richiedano.
Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione il bilancio consuntivo, nonché la Relazione dei Sindaci e/o dei Revisori dei Conti.


Art. 23
(Devoluzione)
Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Impresa Sociale viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.
Con la delibera di scioglimento comunque motivata, il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua deve essere devoluto all’Arcidiocesi di Firenze, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o altro ente con finalità analoga previsto la normativa, ovvero secondo le indicazioni previste dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017).
La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l’assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d’azienda o di un ramo d’azienda relativo allo svolgimento dell’attività d’impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l’Impresa Sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell’Impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario. Gli atti che precedono devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell’apposito decreto adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore.
L’organo di amministrazione dell’Impresa Sociale notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’intenzione di procedere ad uno degli atti che precede, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al precedente comma, ovvero, la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. L’efficacia degli atti che precedono è subordinata all’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.
Avverso il provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che nega l’autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo. In caso d’insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
L’Impresa Sociale è sottoposta alle funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo previste dall’art. 15 del D.Lgs. 112/2017.


Art. 24
(Clausola compromissoria)
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Firenze.


Art. 25
(Rinvio)
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio, alle norme di cui al D.Lgs. 112/2017, alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore, nonché, per quanto ancora non disciplinato, alle disposizioni del Codice civile in materia di Enti contenute nel libro I^, e in subordine, alle norme contenute nel libro V^ del Codice civile, nonché, alle ulteriori norme di legge e ai principi generali dell’Ordinamento giuridico italiano.
Ed ogni successiva modificazione ed integrazioni delle stesse.

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